

È costituita l’Associazione culturale Piero Calamandrei, con sede in Napoli, Nuovo Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale, presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa si propone:
di promuovere e realizzare iniziative culturali atte a contribuire allo sviluppo della cultura dell'Avvocatura italiana, per affermare il dovere dell'Avvocato di partecipare alla crescita umana e sociale del Paese;
di promuovere l’impegno dell’Avvocatura per la difesa dalle garanzie e dei diritti del cittadino, tutelati dalla Costituzione repubblicana;
di favorire il confronto dialettico con la Magistratura, l’Università e le Istituzioni;
di intraprendere relazioni culturali e collaborazioni con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e con altre Istituzioni forensi, con le Associazioni forensi e con i soggetti, pubblici e privati, che perseguono le stesse finalità dell’Associazione.
L’Associazione persegue liberamente i fini predetti in modo autonomo ed indipendente.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
I Soci dell’Associazione si dividono in soci ordinari e soci onorari.
Gli Avvocati e i Praticanti Avvocati, iscritti nell’Albo e nei registri tenuti dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto della Corte di Appello di Napoli, possono iscriversi all’Associazione Piero Calamandrei in qualità di soci ordinari.
Chi, pur non essendo iscritto nell’Albo o nei registri predetti, si renda benemerito verso l’Associazione, agevolandone l’attività, può iscriversi alla stessa in qualità di socio onorario.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo
L’associato è tenuto al pagamento della quota sociale, il cui costo è determinato ogni anno dal Consiglio Direttivo.
Il Socio può recedere dall’Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alla dichiarazione di recesso nel termine di 10 giorni dal ricevimento della predetta lettera da parte del Presidente.
Il recesso non impedisce l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio ai sensi degli artt. 11 e 12 del titolo VII qualora ne ricorrano le condizioni.
Decadono di diritto dalla qualità di Socio ordinario coloro che risultassero cancellati o radiati dall’Albo o dai registri professionali.
Il Consiglio Direttivo delibera la decadenza del Socio che, nonostante esplicita diffida, persista nell’omesso versamento della quota sociale.
I soggetti che abbiano perso la qualità di Socio non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
I Soci ordinari hanno il diritto di partecipare, con voto deliberativo, alle riunioni dell’Assemblea e di esercitare, senza personali interessi, gli uffici sociali cui venissero chiamati.
I Soci onorari hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea generale con voto consultivo.
Tutti i soci devono uniformarsi alle norme statutarie, ai regolamenti ed alle disposizioni emanate dagli organi dell’Associazione.
Sarà sottoposto a procedimento disciplinare il Socio che viola le disposizioni del presente Statuto ovvero quelle previste dai Regolamenti approvati ai sensi del titolo XIII.
Il procedimento disciplinare è promosso dal Consiglio Direttivo ed è istruito dal Collegio dei Probiviri, il quale procederà contestando al Socio gli addebiti formulati dal Consiglio Direttivo, invitandolo a fornire le proprie discolpe entro 15 giorni dall’invito.
La decisione è assunta dal Collegio dei Probiviri nel più breve tempo possibile, sentito l’incolpato e il suo difensore.
Il Collegio dei Probiviri può adottare le seguenti sanzioni disciplinari:
Avverso il provvedimento che applica una sanzione disciplinare è ammesso ricorso nel termine di 20 giorni dalla notifica dello stesso, eseguita, a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Sul ricorso decide l’Assemblea generale convocata in sede straordinaria.
Gli organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea dei Soci è convocata, in sede ordinaria, almeno 2 volte nel corso dell’anno sociale a cura del Presidente (all’interno del Consiglio Direttivo in carica è emerso un indirizzo favorevole a prevedere che il Presidente proceda alla convocazione dell’Assemblea dopo aver interpellato il Consiglio Direttivo: che vi provvede sentito il Consiglio Direttivo). È altresì convocata, in sede straordinaria, su richiesta di 2/3 del Consiglio Direttivo ovvero di ¼ dei Soci ordinari.
Sono di competenza dell’Assemblea le seguenti materie:
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di 1/5 degli iscritti.
Nelle materie di competenza dell’Assemblea indicate ai numeri 1 e 6 dell’art. 16, le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Nelle altre materie l’Assemblea decide a maggioranza assoluta dei presenti
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti di legge sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci secondo il procedimento disciplinato dal regolamento elettorale allegato al presente Statuto.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta al mese. Egli, ovvero il Segretario su sua delega, a tanto provvede inoltrando ai membri del Consiglio comunicazione scritta con indicazione di data, ora e luogo della riunione, a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Presidente dura in carica 3 anni e non è rieleggibile per il triennio successivo. Può essere eletto Presidente il Socio ordinario che presenti i seguenti requisiti:
Coloro che hanno rivestito la carica di Presidente sono di diritto nominati Presidenti onorari dell’Associazione e inseriti nell’albo all’uopo predisposto.
I Presidenti onorari hanno diritto a partecipare, con solo diritto di parere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali sono pertanto invitati secondo le modalità previste dall’art. 18 co. 3 per garantire la continuità della linea culturale dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto di 9 membri, compreso il Presidente, ed è eletto unitamente a quest’ultimo. Il Consiglio Direttivo è eletto, unitamente agli altri organi sociali, dall’Assemblea dei Soci secondo il procedimento disciplinato dal regolamento elettorale allegato al presente Statuto.
Il Presidente dell’Associazione presiede il Consiglio Direttivo, che convoca entro 10 giorni dalle elezioni.
Nel seno del Consiglio Direttivo vengono nominati, nel corso della prima riunione, il Segretario ed il Tesoriere con voto a maggioranza dei presenti, almeno in numero di 6.
In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente, che vota per ultimo. I membri del consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Le dimissioni del Presidente divengono efficaci se sono accettate dal Consiglio Direttivo, il quale decide a maggioranza di 2/3 dei suoi membri, escluso il Presidente, e previa assunzione di un parere motivato espresso dal Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti. In caso di accettazione delle dimissioni, il Consiglio convoca immediatamente l’Assemblea dei Soci in sede ordinaria per la elezione del nuovo Presidente, che resta in carica sino alla scadenza del triennio in corso. Sino alla elezione del nuovo Presidente le funzioni allo stesso attribuite vengono esercitate dal Consigliere più anziano, limitatamente all’ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo può esprimere una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, adottata a maggioranza di 2/3 dei suoi membri. In questo caso il Consiglio Direttivo delega il Segretario a convocare immediatamente l’Assemblea dei Soci in sede straordinaria. Se l’Assemblea approva la mozione di sfiducia si procede a nuova elezione di tutti gli organi sociali. Sino alla elezione dei nuovi organi, quelli in carica provvedono a compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Sono di competenza del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di 7 membri. In seconda convocazione il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 5 membri.
Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.
Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei conti è composto di 3 membri. Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti viene eletto dall’Assemblea unitamente agli altri organi sociali. Esso dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.
Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei conti, è convocato entro 10 giorni dalla sua elezione dal componente più anziano, che presiede la seduta sino alla nomina del Presidente del Collegio.
Sono di competenza del Collegio dei Probiviri e Revisori dei conti:
Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3 mesi. Il Presidente convoca il Collegio inoltrando ai suoi membri comunicazione scritta con indicazione di data, ora e luogo della riunione, a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Collegio è altresì convocato nei casi in cui il presente Statuo e i Regolamenti approvati ai sensi del titolo XIII prevedano una riunione congiunta del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri e Revisori dei conti. In questo caso la data della riunione viene stabilita concordemente dai due Presidenti.
I membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma con solo diritto di voto consultivo.
Nel caso dello scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea dei Soci che delibera la data dello scioglimento e procede alla nomina del Comitato dei Liquidatori.
Il Comitato è composto di 3 membri nominati tra i soci ordinari. Esso ha il compito di procedere alla liquidazione del patrimonio associativo, secondo la disciplina prevista da apposito Regolamento approvato ai sensi del titolo XIII. In particolare il Comitato provvede alla liquidazione dei conti nei riguardi dei soci e dei terzi. Provvede altresì all’alienazione, a trattativa privata, dei beni dell’Associazione.
L’eventuale residuo attivo della liquidazione potrà essere devoluto in favore.
L’Assemblea dei Soci può approvare uno o più Regolamenti relativi alla vita dell’Associazione, nonché alle singole attività dalla stessa svolte. I Regolamenti sono redatti dal Consiglio Direttivo che li sotttopone all’Assemblea per l’approvazione.
I Regolamenti devono essere osservati da tutti i soci.
Unitamente al presente Statuto viene approvato il Regolamento elettorale (Allegato n. 1), che ne costituisce parte integrante.
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti sono eletti dall’Assemblea elettorale convocata dal Consiglio Direttivo alle scadenze previste dallo Statuto.
Sono ammessi a votare gli iscritti che ne hanno diritto e in regola con il pagamento della quota sociale. Secondo i criteri stabiliti dalla Commissione elettorale.
Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto al Presidente in carica con le firme di almeno 5 iscritti, e contengono a pena di inammissibilità:
Le candidature alla Presidenza, unitamente alla lista collegata dei candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti, nonché la relazione illustrativa del programma, devono essere presentate al Presidente in carica, almeno venti giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea elettorale.
Le votazioni per eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri sono segrete. La votazione avviene su schede fornite dalla Commissione elettorale, previa numerazione. Ogni scheda elettorale deve essere preventivamente vidimata dal Presidente della Commissione elettorale o da un suo delegato.
È altresì consentito l’uso di sistemi di votazione elettronici o di altro tipo, secondo le modalità indicate dalla Commissione elettorale.
Le operazioni di voto durano una sola giornata dalle ore 9 alle ore 14 e lo spoglio avviene subito dopo la loro conclusione. Ciascun iscritto contrassegna, a pena di nullità del voto, una sola lista contenente il nome del Presidente e dei candidati collegati.
Il Consiglio Direttivo nomina, almeno sette giorni prima della data fissata per le votazioni, il Presidente dell’Assemblea elettorale. Questi insedia la Commissione elettorale formata, oltre che da lui, da altri due componenti e dagli scrutatori ritenuti necessari; questi ultimi anche tra i non iscritti all’Associazione.
La Commissione elettorale:
Avverso le decisioni della Commissione elettorale è ammessa opposizione, da presentarsi a pena di inammissibilità entro tre giorni con reclamo scritto al Presidente dell’Assemblea elettorale.
Il reclamo deve contenere le ragioni per le quali è proposto.
Il Presidente lo trasmette al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente nei tre giorni successivi.
MODULO DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE